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189253
IDG910801430
91.08.01430 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ichino Pietro
Un problema in materia di tutela rafforzata della lavoratrice madre dopo il puerperio
Nota a C. Cost. 19 ottobre 1988, n. 972
Giur. cost., an. 33 (1988), fasc. 8, pag. 4584-4586
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7063; D7774
Valutazione positiva della pronuncia anche per quanto riguarda i fini che essa si propone di realizzare. Viene dichiarata l' illegittimita' costituzionale dell' art. 15 l. 1204/1971, nella parte in cui escludeva dal diritto all' indennita' giornaliera pari all' 80% della retribuzione, per il periodo compreso tra la fine del terzo mese dopo il parto e la fine del settimo mese dopo il parto, la lavoratrice madre addetta a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri la quale, non potendo essere spostata ad altre mansioni, era costretta ad assentarsi dal lavoro per avviso del competente Ispettorato del lavoro.
art. 15 comma 1 l. 30 dicembre 1971, n. 1204
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