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189256
IDG910801433
91.08.01433 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Orazio Giustino
Quorum regio (... seu provincia), eorum religio? (Costituzione ed insegnamento della religione nelle Province autonome)
Relazione sul tema: "L' insegnamento della religione nel Trentino Alto Adige fra Concordato e Costituzione", Facolta' di Giurisprudenza dell' Universita' di Trento
Giur. cost., an. 33 (1988), fasc. 9, pag. 1315-1335
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9415; D18410; D18433; D03212
(Sommario: - I dati normativi neo-concordatari ed interni (loro contenuto e primi corollari logico-giuridici) relativi al (diverso) trattamento delle due Province autonome. - Le ("norme particolari" per le) "regioni di confine" (art. 5, lett. c. del Protocollo addizionale all' Accordo di modificazione del 1984): insufficienza di un criterio di identificazione geografico. Necessita' di considerare (soprattutto) la presenza di una minoranza etnico-linguistica costituzionalmente (ed internazionalmente) protetta. - Cenno alla tesi della "copertura" costituzionale (anche) del Protocollo ed ai limiti che tale garanzia, comunque, incontrerebbe nei "princ ipi supremi dell' ordinamento costituzionale". - Alcuni esempi giurisprudenziali di norme od istituti propri della Provincia di Bolzano protetti anche in deroga a precetti costituzionali generali: maso chiuso; competenza legislativa provinciale anche in ordine alle funzioni proprie di un organo giudiziario; l' associazione degli "Schutzen". Le "consolidate tradizioni locali" delle due Province: loro insufficienza per parificare, nella materia (forme di esercizio della liberta' di coscienza), la Provincia di Trento e quella di Bolzano in mancanza di una espressa ed univoca "copertura" costituzionale. - Insufficienza e critica dell' argomento della "pari autonomia" delle due Province e della tutela dell' affidamento di quella di Trento ad avere Norme di attuazione (dello Statuto speciale) analoghe a quelle gia' emanate per la Provincia di Bolzano. Inestensibilita' analogica delle Norme di attuazione tra autonomie provinciali speciali ed inidoneita' di quella fonte normativa a disciplinare, nel loro principio ispiratore fondamentale, i diritti di liberta' o fondamentali. - Riserve, comunque, sul merito della soluzione bolzanina dell' obbligatorieta' dell' insegnamento salvo rinuncia individuale (argomenti desumibili dalla sent. n. 239 del 1984 della Corte); maggior coerenza ai principi costituzionali della soluzione (nazionale e) trentina che riconosce il diritto di scelta se avvalersi o non dell' insegnamento. Possibile giustificazio)
l. 25 marzo 1985, n. 121 art. 21 comma 2 d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405
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