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| IDG910801433 | |
| 91.08.01433 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| D' Orazio Giustino
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| Quorum regio (... seu provincia), eorum religio? (Costituzione ed
insegnamento della religione nelle Province autonome)
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| Relazione sul tema: "L' insegnamento della religione nel Trentino
Alto Adige fra Concordato e Costituzione", Facolta' di Giurisprudenza
dell' Universita' di Trento
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| Giur. cost., an. 33 (1988), fasc. 9, pag. 1315-1335
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D9415; D18410; D18433; D03212
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| (Sommario: - I dati normativi neo-concordatari ed interni (loro
contenuto e primi corollari logico-giuridici) relativi al (diverso)
trattamento delle due Province autonome. - Le ("norme particolari"
per le) "regioni di confine" (art. 5, lett. c. del Protocollo
addizionale all' Accordo di modificazione del 1984): insufficienza di
un criterio di identificazione geografico. Necessita' di considerare
(soprattutto) la presenza di una minoranza etnico-linguistica
costituzionalmente (ed internazionalmente) protetta. - Cenno alla
tesi della "copertura" costituzionale (anche) del Protocollo ed ai
limiti che tale garanzia, comunque, incontrerebbe nei "princ ipi
supremi dell' ordinamento costituzionale". - Alcuni esempi
giurisprudenziali di norme od istituti propri della Provincia di
Bolzano protetti anche in deroga a precetti costituzionali generali:
maso chiuso; competenza legislativa provinciale anche in ordine alle
funzioni proprie di un organo giudiziario; l' associazione degli
"Schutzen". Le "consolidate tradizioni locali" delle due Province:
loro insufficienza per parificare, nella materia (forme di esercizio
della liberta' di coscienza), la Provincia di Trento e quella di
Bolzano in mancanza di una espressa ed univoca "copertura"
costituzionale. - Insufficienza e critica dell' argomento della "pari
autonomia" delle due Province e della tutela dell' affidamento di
quella di Trento ad avere Norme di attuazione (dello Statuto
speciale) analoghe a quelle gia' emanate per la Provincia di Bolzano.
Inestensibilita' analogica delle Norme di attuazione tra autonomie
provinciali speciali ed inidoneita' di quella fonte normativa a
disciplinare, nel loro principio ispiratore fondamentale, i diritti
di liberta' o fondamentali. - Riserve, comunque, sul merito della
soluzione bolzanina dell' obbligatorieta' dell' insegnamento salvo
rinuncia individuale (argomenti desumibili dalla sent. n. 239 del
1984 della Corte); maggior coerenza ai principi costituzionali della
soluzione (nazionale e) trentina che riconosce il diritto di scelta
se avvalersi o non dell' insegnamento. Possibile giustificazio)
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| l. 25 marzo 1985, n. 121
art. 21 comma 2 d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405
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