| Parallelamente alla crescita del numero delle decisioni
costituzionali negli ultimi due anni, s' e' verificato un sensibile
incremento delle ordinanze di correzione di errori od omissioni
materiali, emesse ai sensi dell' art. 21 delle "norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte Costituzionale". Dalla casistica di tali
ordinanze s' e' tratto lo spunto per indagare sul problema,
concretamente verificatosi in passato, dell' efficacia del
dispositivo di accoglimento affetto da errore materiale nell'
enunciazione della norma dichiarata incostituzionale. Premessa la
necessaria ricerca -estesa anche a settori della giurisdizione
diversi da quello costituzionale, in virtu' della valenza
panprocessuale del tema in esame- della piu' corretta definizione
concettuale dell' errore materiale contro i rischi, non sempre
evitati nella prassi, di indebite estensioni potenzialmente lesive
del principio di intangibilita' delle decisioni costituzionali, s' e'
anzitutto osservato che il problema di efficacia del dispositivo
"errato" -se nel suo contenuto "apparente" o in quello "reale"- non
puo' risolversi in maniera soddisfacente con il ricorsoal criterio
(neppure generalmente condiviso) della decorrenza "ex tunc" degli
effetti del provvedimento di correzione: non beneficierebbero infatti
di tale soluzione i rapporti, disciplinati dalla norma effettivamente
sindacata dal giudice delle leggi, "consolidatisi" nel tempo
anteriore all' emanazione dell' ordinanza ex art. 21 cit. A fronte
dunque di quel formalistico indirizzo dottrinale e giurisprudenziale
che ritiene pienamente vigente, fino alla correzione, il dispositivo
affetto da errore materiale, ancorche' non riproducente il contenuto
reale della decisione, s' e' cercato di scardinare il principio su
cui tale indirizzo evidentemente poggia: la concentrazione dell'
effetto precettivo generale della sentenza costituzionale nel solo
dispositivo. Dimostrata, anche sulla scorta di una significativa
evoluzione normativa (art. 3, comma 5, l. 839/1984, sulla
pubblicazione integrale delle sentenze della Corte Costituzionale),
dottrinaria e giurisprudenziale, la necessaria reciproca
compenetrazione di motivazione e dispositivo ai fini dell'
enucleazione del "decisum" costituzionale, s' e' concluso, in
coerenza con la piu' accreditata definizione concettuale dell' errore
materiale che lo vuole ininfluente sul contenuto sostanziale della
decisione, per l' immediata efficacia caducatoria della pronuncia di
accoglimento viziata da errore materiale nel dispositivo, intesa nel
suo significato "reale" e non "apparente", anche in assenza dell'
apposito provvedimento correttivo.
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