Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


189258
IDG910801435
91.08.01435 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ruffino Antonio
L' errore materiale nelle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale: problemi di efficacia
Giur. cost., an. 33 (1988), fasc. 9, pag. 1385-1419
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D021430
Parallelamente alla crescita del numero delle decisioni costituzionali negli ultimi due anni, s' e' verificato un sensibile incremento delle ordinanze di correzione di errori od omissioni materiali, emesse ai sensi dell' art. 21 delle "norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale". Dalla casistica di tali ordinanze s' e' tratto lo spunto per indagare sul problema, concretamente verificatosi in passato, dell' efficacia del dispositivo di accoglimento affetto da errore materiale nell' enunciazione della norma dichiarata incostituzionale. Premessa la necessaria ricerca -estesa anche a settori della giurisdizione diversi da quello costituzionale, in virtu' della valenza panprocessuale del tema in esame- della piu' corretta definizione concettuale dell' errore materiale contro i rischi, non sempre evitati nella prassi, di indebite estensioni potenzialmente lesive del principio di intangibilita' delle decisioni costituzionali, s' e' anzitutto osservato che il problema di efficacia del dispositivo "errato" -se nel suo contenuto "apparente" o in quello "reale"- non puo' risolversi in maniera soddisfacente con il ricorsoal criterio (neppure generalmente condiviso) della decorrenza "ex tunc" degli effetti del provvedimento di correzione: non beneficierebbero infatti di tale soluzione i rapporti, disciplinati dalla norma effettivamente sindacata dal giudice delle leggi, "consolidatisi" nel tempo anteriore all' emanazione dell' ordinanza ex art. 21 cit. A fronte dunque di quel formalistico indirizzo dottrinale e giurisprudenziale che ritiene pienamente vigente, fino alla correzione, il dispositivo affetto da errore materiale, ancorche' non riproducente il contenuto reale della decisione, s' e' cercato di scardinare il principio su cui tale indirizzo evidentemente poggia: la concentrazione dell' effetto precettivo generale della sentenza costituzionale nel solo dispositivo. Dimostrata, anche sulla scorta di una significativa evoluzione normativa (art. 3, comma 5, l. 839/1984, sulla pubblicazione integrale delle sentenze della Corte Costituzionale), dottrinaria e giurisprudenziale, la necessaria reciproca compenetrazione di motivazione e dispositivo ai fini dell' enucleazione del "decisum" costituzionale, s' e' concluso, in coerenza con la piu' accreditata definizione concettuale dell' errore materiale che lo vuole ininfluente sul contenuto sostanziale della decisione, per l' immediata efficacia caducatoria della pronuncia di accoglimento viziata da errore materiale nel dispositivo, intesa nel suo significato "reale" e non "apparente", anche in assenza dell' apposito provvedimento correttivo.
art. 137 Cost. l. 11 marzo 1953, n. 87
Centro diretto da G.F. Ciaurro - Camera dei Deputati



Ritorna al menu della banca dati