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189268
IDG910801445
91.08.01445 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Colarullo Enzo
Commento della sentenza del Consiglio di Stato sull' ora di religione
Nota a Cons. Stato sez. VI 27 agosto 1988, n. 1006
Giur. cost., an. 33 (1988), fasc. 9, pag. 1570-1580
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9415; D18410; D18433
Il TAR del Lazio aveva dichiarato l' illegittimita' e annullato la circolare ministeriale n. 302/1986 nella parte in cui stabiliva l' obbligo di frequenza per gli alunni delle scuole medie delle attivita' di cui all' art. 7 l. 517/1977, offerte in opzione a chi non avesse inteso avvalersi dell' insegnamento religioso cattolico nella scuola pubblica. La decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale capovolge l' orientamento giurisprudenziale del TAR, espresso nelle sentenze 1273 e 1274 del 1987. Ampia analisi della normativa in materia e valutazione critica delle motivazioni della decisione del Consiglio di Stato.
art. 9 l. 24 marzo 1985, n. 121 circ. Min. Pubblica Istruzione 29 ottobre 1986, n. 302
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