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189271
IDG910801448
91.08.01448 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lupo' Avigliano Maria Vittoria
La resa del conto giudiziale negli enti locali: necessarieta' e garanzia
Nota a C. Cost. 3 novembre 1988, n. 1007
Giur. cost., an. 33 (1988), fasc. 10, pag. 4807-4810
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1420; D18970; D1406
La sentenza in commento decide in materia di resa del conto giudiziale dinanzi la giurisdizione della Corte dei Conti da parte degli amministratori ed agenti contabili dei Comuni. Richiamando una sua precedente pronunzia (7-12 maggio 1975, n. 115) la Corte Costituzionale ribadisce che costituisce principio generale, recepito dall' art. 103 Cost., che la gestione del pubblico denaro sia assoggettata alla garanzia costituzionale del rendiconto giudiziale in quanto questo solo e' strumento atto a garantirne la correttezza. Al giudizio di conto non puo' sottrarsi, quindi, alcun Ente gestore di mezzi di provenienza pubblica, ovvero alcun agente contabile; di qui la conseguenza che va assoggettata al giudizio di conto la verifica della regolarita' della gestione anche degli amministratori comunali. Peraltro, essendo la garanzia del giudizio di conto costituita dalla "necessita'" di quest' ultimo, e' incostituzionale, per violazione dell' art. 103 Cost., qualsiasi norma che condizioni o limiti l' attivazione del procedimento contabile innanzi alla Corte dei Conti.
art. 103 Cost. art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 art. 122 d.lg.p.g.r. SI 29 ottobre 1955, n. 6 l.r. SI 15 marzo 1963, n. 16
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