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189273
IDG910801450
91.08.01450 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caravita Beniamino
I parchi nazionali tra protezione della natura e tutela ambientale: la Corte riscrive l' art. 83 d.p.r. n. 616 del 1977 e detta criteri per la legge quadro al legislatore
Nota a C. Cost. 15 novembre 1988, n. 1029
Giur. cost., an. 33 (1988), fasc. 10, pag. 4954-4976
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02313; D18253
La sentenza in commento dichiara l' illegittimita' costituzionale dell' intera legge della Regione Valle d' Aosta intitolata "Application des competences legislatives primaires del la Region autonome Vallee d' Aoste sul la partie de son territoire incluse dans le Parc National du Grand Paradis", riapprovata dal Consiglio Regionale valdostano il 17 ottobre 1980. Tale legge era stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri sul presupposto che la disciplina in essa contenuta concernerebbe una materia, quella dei parchi nazionali, che non sarebbe ricompresa fra quelle attribuite dall' art. 2 dello statuto della Valle d' Aosta alla competenza legislativa primaria della Regione. Premessa un' analisi dell' art. 83 d.p.r. 616/1977, che costituisce il fondamentale parametro di riferimento di tale sentenza, l' A. esamina la pronuncia, che non si limita a risolvere le questioni concrete sottopostele ma, da un lato, indica la ricostruzione costituzionalmente corretta del diritto vigente e della ripartizione fra Stato e Regioni delle competenze in materia, e, dall' altro, fornisce indicazioni al legislatore sui modi costituzionalmente corretti con cui risolvere i nodi creati dall' art. 83 d.p.r. 616/1977 in tema di parchi e riserve naturali.
art. 2 st. VA art. 4 lett. e d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11 art. 83 d.p.r. 24 luglio 1972, n. 616 d.d.l.r. VA 17 ottobre 1980 C. Cost. 29 ottobre 1987, n. 344
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