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Documento


189281
IDG910801458
91.08.01458 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Galli Ginevra
"Mercede" e "remunerazione" del lavoro di detenuto
Nota a C. Cost. 13 dicembre 1988, n. 1087
Giur. cost., an. 33 (1988), fasc. 10, pag. 5298-5311
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D644
La questione di legittimita' costituzionale e' stata sollevata riguardo all' art. 22 l. 354/1975 nella parte in cui prevede che la mercede dei lavoratori detenuti possa essere inferiore rispetto al trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro; riguardo all' art. 23 della stessa legge, nella parte in cui prevede che la remunerazione corrisposta per il lavoro e' determinata nella misura di sette decimi della mercede per gli imputati e condannati, mentre gli altri tre decimi sono versati alle Regioni e agli Enti locali, a seguito della soppressione della Cassa per il soccorso e l' assistenza alle vittime del delitto alla quale precedentemente erano erogati. La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' dell' art. 22 cit., mentre ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo per la questione di legittimita' dell' art. 23 cit. ritenendosi necessaria una nuova valutazione, in quanto tale articolo e' stato abrogato dall' art. 29 l. 663/1986.
art. 22 l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 23 l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 29 l. 10 ottobre 1986, n. 663
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