| 189281 | |
| IDG910801458 | |
| 91.08.01458 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Galli Ginevra
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| "Mercede" e "remunerazione" del lavoro di detenuto
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| Nota a C. Cost. 13 dicembre 1988, n. 1087
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| Giur. cost., an. 33 (1988), fasc. 10, pag. 5298-5311
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D644
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| La questione di legittimita' costituzionale e' stata sollevata
riguardo all' art. 22 l. 354/1975 nella parte in cui prevede che la
mercede dei lavoratori detenuti possa essere inferiore rispetto al
trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro;
riguardo all' art. 23 della stessa legge, nella parte in cui prevede
che la remunerazione corrisposta per il lavoro e' determinata nella
misura di sette decimi della mercede per gli imputati e condannati,
mentre gli altri tre decimi sono versati alle Regioni e agli Enti
locali, a seguito della soppressione della Cassa per il soccorso e l'
assistenza alle vittime del delitto alla quale precedentemente erano
erogati. La Corte ha dichiarato non fondata la questione di
legittimita' dell' art. 22 cit., mentre ha ordinato la restituzione
degli atti al giudice a quo per la questione di legittimita' dell'
art. 23 cit. ritenendosi necessaria una nuova valutazione, in quanto
tale articolo e' stato abrogato dall' art. 29 l. 663/1986.
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| art. 22 l. 26 luglio 1975, n. 354
art. 23 l. 26 luglio 1975, n. 354
art. 29 l. 10 ottobre 1986, n. 663
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