| Dal momento che la l. 5 agosto 1988, n. 330, anticipando il nuovo
codice di procedura penale, ha abolito l' istituto del mandato di
cattura obbligatorio, cui l' art. 68 comma 2 Cost. subordina la
possibilita' di effettuare l' arresto in flagranza del parlamentare,
sono stati sollevati dubbi di legittimita' costituzionale, i quali ad
avviso dell' A. sono da respingere, in quanto la citata disposizione
della Carta fondamentale ha semplicemente presupposto, e non
costituzionalizzato, tale istituto. Circa la conseguente disciplina
dell' arresto in flagranza del parlamentare, vengono criticate le
tesi della sufficienza dell' elemento della flagranza; della
necessita' di riferirsi ai reati di particolare rilevanza, in
relazione ai quali l' art. 14 della l. 330/1988 ha previsto un
obbligo di motivazione in negativo, nel caso di mancata emissione di
provvedimenti restrittivi; dell' interpretazione abrogante dell' art.
68 comma 2 Cost., nel senso di disapplicarlo nel caso in cui dalla
liberta' del parlamentare potessero essere messi in pericolo diritti
costituzionalmente garantiti, o dell' interpretazione bloccata, nel
senso di dover fare riferimento ai delitti per i quali era previsto
il mandato di cattura obbligatorio all' epoca del costituente.
Esaminati i possibili rimedi nei confronti di "abnormi" arresti di
parlamentari in flagranza di delitto nei casi non consentiti
(richiesta di riesame, conflitto di attribuzione, convalida della
Camera interessata), l' A. conclude che attualmente de jure condito,
si puo' far riferimento all' istituto dell' arresto obbligatorio in
flagranza (art. 235 c.p.p. 1930, art. 379 del nuovo codice di rito)
ai fini dell' arresto del parlamentare in flagranza, data la
comunanza (con l' abrogato istituto) degli elementi fondamentali
dell' obbligatorieta' del provvedimento e della gravita' dei reati
considerati.
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