| L' A., dopo aver distinto l' ipotesi di incostituzionalita'
sopravvenuta come fenomeno normativo "sostanziale" dall' ipotesi di
discrezionale "datazione" degli effetti della pronuncia di
accoglimento, esclude la ammissibilita' di quest' ultima, che
risulterebbe incompatibile con la garanzia del diritto inviolabile di
agire. L' elasticita' di alcuni parametri costituzionali non e', del
resto, mai tale da condurre ad una assimilazione delle due ipotesi.
Esamina poi le fattispecie "sostanziali" in cui l'
incostituzionalita' "sopravviene". Tenendo conto del carattere
"relazionale" del principio di eguaglianza, ad es., non puo' sfuggire
che la lesione di questo si determina per la presenza, eventualmente
sopravvenuta, di un dato termine di raffronto; del pari, la
violazione di altri valori costituzionali puo' conseguire al
mutamento delle situazioni giuridiche, economiche, sociali, storiche
che giustificavano, in origine la norma; il mutato clima culturale
puo' condurre inoltre a reinterpretare norme della Costituzione.
Alcuni valori costituzionali ammettono, d' altra parte, restrizioni
limitate, anche in base a parametri temporali. Con riguardo al
problema della "copertura finanziaria" possono suscitare dubbi le
c.d. pronunce additive di prestazione. Ricerca, infine, i criteri per
individuare il termine di decorrenza degli effetti delle
dichiarazioni di incostituzionalita' in tali ipotesi, almeno quando
il sopravvenire del vizio non sia riconducibile ad atto in grado
legislativo avente "data certa"; esclude che detto termine possa
risalire oltre eventuali "moniti" contenuti in precedenti sentenze di
rigetto, rispetto a cui, anzi, secondo una certa tesi, la decorrenza
dell' incostituzionalita' in seguito dichiarata dovrebbe collocarsi
"a ridosso"; segnala, come utilizzabile, il criterio della scadenza
della legislatura in corso (al momento del "monito") elaborato dal
"Bundesverfassungsgericht"sia pure in altro contesto. A questi fini
peraltro occorre distinguere veri "moniti" da semplici "esortazioni";
ed, inoltre, il sopravvenire del vizio della norma impugnata dalla
reinterpretazione, ora per allora, della norma parametro.
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