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Documento


189341
IDG910801518
91.08.01518 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marzaro Patrizia
Grandi imprese in crisi, leggi "interpretative" e uso strumentale del riparto di giurisdizione (sulla legge 23 agosto 1988, n. 391)
Diritto e societa', (1990), fasc. 2, pag. 299-357
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1810; D3130
La l. 391/1988, che attribuisce al giudice amministrativo la cognizione delle controversie in sede di cessione dei beni delle aziende in amministrazione straordinaria, se esaminata a fronte delle modifiche ed integrazioni apportate alla l. 95/1979, appare avulsa da un disegno sistematico di riforma ed ispirata, invece, da esigenze meramente contingenti, al pri dei precedenti interventi legislativi in materia; la stessa l. 391/1988, del resto, viene presentata, nei lavori preparatori, come semplicemen te volta ad interpretare il diritto vigente, senza innovarlo in alcun modo. Tale finalita' parrebbe confermata dalla struttura dell' intera disposizione di cui all' art. 1, in forza della quale puo' anche affermarsi la coincidenza dell' oggetto dei primi due commi, nonostante la loro chiara diversita' di formulazione. All' interno di tale oggetto si devono pero' distinguere gli "atti e i provvedimenti di autorizzazione alla vendita", naturalmente sottoposti alla giurisdizione di legittimita' del giudice amministrativo anche anteriormente alla legge de qua, dagli "atti e provvedimenti dalla procedura di vendita", la cui natura non autoritativa e' invece indiscutibile. Le difficolta' di spiegare la sottoposizione anche di questi atti al giudice amministrativo, e' stata superata da una parte della dottrina riconducendo la legge alla sua funzione meramente ricognitiva del diritto vigente, e, quindi, al presupposto che l' interesse alla conservazione delle strutture produttive e dei livelli di occupazione prevalga sugli interessi dei privati implicati nella procedura di vendita, nel cui ambito non possono quindi darsi lesioni di diritti soggettivi. Tale interpretazione viene pero' smentita dall' analisi dei principi ispiratori della "legge Prodi", che, per quanto problematici, indirizzano invece verso un' armonizzazione del momento risanatorio conservativo con quello liquidatorio satisfattivo, e portano, quindi, a negare la stessa natura meramente interpretativa della l. 391 cit. La degradazione dei diritti dei creditori, del resto, non puo' nemmeno essere stata operata ex novo da tale legge, a causa dell' impossibilita' per la norma processuale di incidere sulla fattispecie di natura sostanziale, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 24, 103 e 113 Cost., e della concezione dell' imperativita' del provvedimento amministrativo. Un' interpretazione adeguatrice della norma in esame porta, pero', a chiedersi se essa abbia introdotto nel nostro ordinamento un nuovo caso di giurisdizione esclusiva; non ostando a tale fine la mancanza di un' espressa statuizione legislativa, ma dovendo emergere il tipo di giurisdizione dei rapporti devolutie non dalle formule usate dal legislatore. L' ammissibilita' di questa nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva pone, tuttavia, serie questioni di legittimita' costituzionale, sia in relazione al mutamento di regime processuale sancito per i giudizi in corso, alla luce del principio dell' affidamento del cittadino nella certezza del diritto in base al quale operare; sia con riguardo all' effettivita' della tutela giudiziaria, data l' innegabile diversita' di tutela assicurata ai diritti soggettivi in sede giurisdizionale ordinaria e amministrativa, con particolare riferimento ai poteri istruttori e cautelari.
art. 103 Cost. art. 113 Cost. l. 3 aprile 1979, n. 95 l. 23 agosto 1988, n. 391
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