| La l. 391/1988, che attribuisce al giudice amministrativo la
cognizione delle controversie in sede di cessione dei beni delle
aziende in amministrazione straordinaria, se esaminata a fronte delle
modifiche ed integrazioni apportate alla l. 95/1979, appare avulsa da
un disegno sistematico di riforma ed ispirata, invece, da esigenze
meramente contingenti, al pri dei precedenti interventi legislativi
in materia; la stessa l. 391/1988, del resto, viene presentata, nei
lavori preparatori, come semplicemen te volta ad interpretare il
diritto vigente, senza innovarlo in alcun modo. Tale finalita'
parrebbe confermata dalla struttura dell' intera disposizione di cui
all' art. 1, in forza della quale puo' anche affermarsi la
coincidenza dell' oggetto dei primi due commi, nonostante la loro
chiara diversita' di formulazione. All' interno di tale oggetto si
devono pero' distinguere gli "atti e i provvedimenti di
autorizzazione alla vendita", naturalmente sottoposti alla
giurisdizione di legittimita' del giudice amministrativo anche
anteriormente alla legge de qua, dagli "atti e provvedimenti dalla
procedura di vendita", la cui natura non autoritativa e' invece
indiscutibile. Le difficolta' di spiegare la sottoposizione anche di
questi atti al giudice amministrativo, e' stata superata da una parte
della dottrina riconducendo la legge alla sua funzione meramente
ricognitiva del diritto vigente, e, quindi, al presupposto che l'
interesse alla conservazione delle strutture produttive e dei livelli
di occupazione prevalga sugli interessi dei privati implicati nella
procedura di vendita, nel cui ambito non possono quindi darsi lesioni
di diritti soggettivi. Tale interpretazione viene pero' smentita
dall' analisi dei principi ispiratori della "legge Prodi", che, per
quanto problematici, indirizzano invece verso un' armonizzazione del
momento risanatorio conservativo con quello liquidatorio
satisfattivo, e portano, quindi, a negare la stessa natura meramente
interpretativa della l. 391 cit. La degradazione dei diritti dei
creditori, del resto, non puo' nemmeno essere stata operata ex novo
da tale legge, a causa dell' impossibilita' per la norma processuale
di incidere sulla fattispecie di natura sostanziale, alla luce delle
disposizioni di cui agli artt. 24, 103 e 113 Cost., e della
concezione dell' imperativita' del provvedimento amministrativo. Un'
interpretazione adeguatrice della norma in esame porta, pero', a
chiedersi se essa abbia introdotto nel nostro ordinamento un nuovo
caso di giurisdizione esclusiva; non ostando a tale fine la mancanza
di un' espressa statuizione legislativa, ma dovendo emergere il tipo
di giurisdizione dei rapporti devolutie non dalle formule usate dal
legislatore. L' ammissibilita' di questa nuova ipotesi di
giurisdizione esclusiva pone, tuttavia, serie questioni di
legittimita' costituzionale, sia in relazione al mutamento di regime
processuale sancito per i giudizi in corso, alla luce del principio
dell' affidamento del cittadino nella certezza del diritto in base al
quale operare; sia con riguardo all' effettivita' della tutela
giudiziaria, data l' innegabile diversita' di tutela assicurata ai
diritti soggettivi in sede giurisdizionale ordinaria e
amministrativa, con particolare riferimento ai poteri istruttori e
cautelari.
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