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189633
IDG911501810
91.15.01810 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romboli Roberto
I limiti alla liberta' di disporre del proprio corpo nel suo aspetto "attivo" ed in quello "passivo"
Nota a C. Cost. 22 ottobre 1990, n. 471
Foro it., an. 116 (1991), fasc. 1, pt. 1, pag. 15-19
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D04010; D44023
La sentenza in commento dichiara l' illegittimita' dell' art. 696 comma 1 c.p.c. per violazione dell' art. 24 Cost., nella parte in cui non consente ad un soggetto di ottenere che sia disposto accertamento tecnico od ispezione giudiziale sulla propria persona. L' A. esamina i seguenti aspetti: l' affermazione della Corte secondo cui dall' art. 13 comma 1 Cost. si deve ricavare che il valore dell' inviolabilita' della persona non esclude atti di accertamento preventivo volontariamente richiesti dalla persona sul proprio corpo nell' ambito di un procedimento civile, purche' nel rispetto di modalita' compatibili con la dignita' della persona umana; il rapporto fra l' aspetto "passivo" della liberta' di disporre del proprio corpo (liberta' da) e l' aspetto "attivo" della stessa liberta' (liberta' di), valutando se, alla luce di precedente sentenza, si tratti di un mutamento di giurisprudenza.
art. 13 Cost. art. 696 comma 1 c.p.c.



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