Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


189634
IDG911501811
91.15.01811 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fuzio Riccardo
Il bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti nella nuova normativa sull' inquinamento atmosferico
Nota a C. Cost. 7 marzo 1990, n. 127
Foro it., an. 116 (1991), fasc. 1, pt. 1, pag. 39-43
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D0411; D04210; D5202
La sentenza annotata dichiara infondata l' eccezione d' illegittimita' costituzionale della disposizione di cui all' art. 2 n. 7 d.p.r. 203/1988, in relazione all' art. 674 c.p., nella parte in cui viene fornita una nozione di "migliore tecnologia disponibile" che appare correlata e condizionata alla non eccessivita' dei costi della medesima tecnologia, di modo che l' azienda inquinante verrebbe ad essere esonerata dall' obbligo di adottare le tecnologie piu' costose, con conseguente licenza di inquinare e di attentare alla salute umana ed all' integrita' dell' ambiente. L' A. evidenzia l' aspetto positivo della pronuncia, che consiste nel dichiarare che la compatibilita' tra l' iniziativa economica garantita dall' art. 41 Cost. e la salute umana, tutelata dall' art. 32 Cost., deve tenere conto della garanzia che la salute dell' individuo sia in grado di tollerare la "nocivita'" dei fattori inquinanti prodotti dall' esercizio dell' impresa. Monito, quindi, alla p.a. in tema di determinazione dei limiti alle emissioni inquinanti. Per il resto la sentenza di espone a valutazioni non altrettanto positive sotto diversi profili. Viene affrontata anche la problematica del rapporto tra il diritto alla salute, comprensivo anche della salubrita' ambientale o della qualita' della vita, e quello all' iniziativa economica, alla luce del principio "chi inquina paga", nella piu' ampia problematica della gerarchia tra norme costituzionali.
art. 32 Cost. art. 41 Cost. art. 2 n. 7 d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 art. 674 c.p.



Ritorna al menu della banca dati