| 189634 | |
| IDG911501811 | |
| 91.15.01811 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Fuzio Riccardo
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| Il bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti nella nuova
normativa sull' inquinamento atmosferico
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| Nota a C. Cost. 7 marzo 1990, n. 127
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| Foro it., an. 116 (1991), fasc. 1, pt. 1, pag. 39-43
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18801; D0411; D04210; D5202
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| La sentenza annotata dichiara infondata l' eccezione d'
illegittimita' costituzionale della disposizione di cui all' art. 2
n. 7 d.p.r. 203/1988, in relazione all' art. 674 c.p., nella parte in
cui viene fornita una nozione di "migliore tecnologia disponibile"
che appare correlata e condizionata alla non eccessivita' dei costi
della medesima tecnologia, di modo che l' azienda inquinante verrebbe
ad essere esonerata dall' obbligo di adottare le tecnologie piu'
costose, con conseguente licenza di inquinare e di attentare alla
salute umana ed all' integrita' dell' ambiente. L' A. evidenzia l'
aspetto positivo della pronuncia, che consiste nel dichiarare che la
compatibilita' tra l' iniziativa economica garantita dall' art. 41
Cost. e la salute umana, tutelata dall' art. 32 Cost., deve tenere
conto della garanzia che la salute dell' individuo sia in grado di
tollerare la "nocivita'" dei fattori inquinanti prodotti dall'
esercizio dell' impresa. Monito, quindi, alla p.a. in tema di
determinazione dei limiti alle emissioni inquinanti. Per il resto la
sentenza di espone a valutazioni non altrettanto positive sotto
diversi profili. Viene affrontata anche la problematica del rapporto
tra il diritto alla salute, comprensivo anche della salubrita'
ambientale o della qualita' della vita, e quello all' iniziativa
economica, alla luce del principio "chi inquina paga", nella piu'
ampia problematica della gerarchia tra norme costituzionali.
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| art. 32 Cost.
art. 41 Cost.
art. 2 n. 7 d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203
art. 674 c.p.
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