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189662
IDG911501839
91.15.01839 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carusi Donato
Indennita' d' avviamento commerciale, diritto di ritenzione e risoluzione consensuale del contratto di locazione
Nota a App. Firenze 3 gennaio 1989
Giur. it., an. 142 (1990), fasc. 7, pt. 1B, pag. 513-516
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31163; D730640
L' A. rileva come la Corte d' Appello abbia fatto applicazione, in materia di determinazione, in materia di tutela giuridica dell' avviamento commerciale, del principio, di recente accolto anche dalla Cassazione, teso ad affermare il diritto di ritenzione del conduttore in caso di ritardo nel pagamento dell' indennita' di avviamento, posto pero' che "la ritenzione non abilita il ritenente al godimento dell' immobile". L' esercizio del diritto di ritenzione esclude la mora nella riconsegna del locale da parte del conduttore, sul quale gravera' l' obbligo del pagamento del canone per il periodo del ritardo.
art. 69 comma 7 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 69 comma 8 l. 27 luglio 1978, n. 392



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