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189672
IDG911501849
91.15.01849 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Gravio Dario
Fallimento d' ufficio per rigetto dell' istanza di amministrazione controllata
Nota a Trib. Roma 2 ottobre 1990
Giur. merito, an. 23 (1991), fasc. 1, pt. 1, pag. 3-4
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3113
Il fallimento d' ufficio era lo strumento adatto per la persecuzione degli avversari politici da parte del regime autoritario dell' epoca della legge (1942). Purtroppo l' avvento della democrazia non ha di molto cambiato il pensiero, anche se e' mutato l' accento. L' A. insiste sulla sua tesi, ripetendo che l' art. 6 l. fall., che prevede il fallimento d' ufficio, da solo non vale nulla perche' si tratta di "norma in bianco" che va riempita con altra norma. Cosi' avviene quando si rigetta la domanda di amministrazione controllata, o quando la notizia del dissesto non e' comunicata con le modalita' legali. L' A. sostiene che il Tribunale non puo' utilizzare elementi di personale conoscenza, ma deve restare ancorato al sistema normativo che prevede il fallimento d' ufficio in casi tassativamente elencati dalla stessa legge fallimentare.
art. 162 l. fall. art. 192 l. fall.



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