| 189678 | |
| IDG911501855 | |
| 91.15.01855 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Scalettaris Paolo
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| Ancora a proposito della tutela ex art. 700 c.p.c. in materia di
sospensione della pubblicazione di protesto cambiario
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| Nota a ord. Pret. Udine 31 luglio 1989
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| Giur. merito, an. 23 (1991), fasc. 1, pt. 1, pag. 36-39
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D44022; D3140
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| Annotando l' ordinanza del Pretore di Udine - una delle prime
pronunce intervenute in tema di tutela ex art. 700 c.p.c. in materia
di sospensione della pubblicazione di protesto cambiario dopo che
sull' argomento si e' pronunciata, con la sentenza 3 aprile 1989, la
Corte di Cassazione a sezioni unite- l' A. rivolge la propria
attenzione al tema dell' individuazione del contenuto e dei confini
della posizione giuridica tutelabile in relazione alla pubblicazione
del protesto. Al riguardo l' A. ritiene che debba prendersi quale
punto di riferimento la disposizione dell' art. 3 l. 77/1955 come
modificato dall' art. 12 l. 349/1973; nel senso che devono ritenersi
degne di tutela tutte le situazioni che, pur diverse da quelle
previste dalla specifica disposizione dell' art. 3 cit., siano alle
stesse riconducibili per identita' di premesse o per identita' di
ratio. Tra queste devono ritenersi rientrare sia le ipotesi di
protesto levato illegittimamente sia le ipotesi di pagamento del
titolo che, pur avvenuto antecedentemente rispetto al protesto, non
sia stato accompagnato dalla restituzione del titolo.
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| art. 3 l. 12 febbraio 1955, n. 77
art. 700 c.p.c.
Cass. 3 aprile 1989, n. 1612
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