| 189680 | |
| IDG911501857 | |
| 91.15.01857 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Belfiore Camillo
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| Nullita' del licenziamento del lavoratore nubendo?
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| NOta a Pret. Salerno 26 luglio 1989
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| Giur. merito, an. 23 (1991), fasc. 1, pt. 1, pag. 49-52
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D74704
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| Le leggi di tutela del lavoro femminile hanno avuto di mira il fine
di porre la donna al riparo dalle conseguenze negative che la sua
specificita' fisiologica e sociale avrebbero potuto riflettere
riguardo alla sua presenza nel mondo del lavoro. Anche la l.
903/1977, per il suo oggettivo contenuto, ha una funzione non
dissimile, pur se l' intento politico di chi la volle ra quello di
conseguire la parita' uomo-donna senza lo strumento di una tutela
differenziata. La realta' sociale impone invece quella tutela
specifica e le prescrizioni della legge effettivamente la contengono.
Percio' le norme regolatrici del lavoro femminile non sono
ambivalenti e non possono meccanicamente applicarsi ai lavoratori
uomini. Conseguentemente e' da escludersi che possa considerarsi
illegittimo il licenziamento di un lavoratore per il fatto di essere
stato intimato in periodo immediatamente successivo alla
pubblicazione del suo matrimonio, dato che puo' sussistere il timore
di licenziamento a causa del matrimonio in danno delle lavoratrici e
non dei lavoratori, rispetto ai quali non e' quindi configurabile
identita' di ratio della disposizione che vieta il licenziamento per
quella causa.
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| l. 9 gennaio 1963, n. 7
l. 9 dicembre 1977, n. 903
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