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Documento


189680
IDG911501857
91.15.01857 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Belfiore Camillo
Nullita' del licenziamento del lavoratore nubendo?
NOta a Pret. Salerno 26 luglio 1989
Giur. merito, an. 23 (1991), fasc. 1, pt. 1, pag. 49-52
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74704
Le leggi di tutela del lavoro femminile hanno avuto di mira il fine di porre la donna al riparo dalle conseguenze negative che la sua specificita' fisiologica e sociale avrebbero potuto riflettere riguardo alla sua presenza nel mondo del lavoro. Anche la l. 903/1977, per il suo oggettivo contenuto, ha una funzione non dissimile, pur se l' intento politico di chi la volle ra quello di conseguire la parita' uomo-donna senza lo strumento di una tutela differenziata. La realta' sociale impone invece quella tutela specifica e le prescrizioni della legge effettivamente la contengono. Percio' le norme regolatrici del lavoro femminile non sono ambivalenti e non possono meccanicamente applicarsi ai lavoratori uomini. Conseguentemente e' da escludersi che possa considerarsi illegittimo il licenziamento di un lavoratore per il fatto di essere stato intimato in periodo immediatamente successivo alla pubblicazione del suo matrimonio, dato che puo' sussistere il timore di licenziamento a causa del matrimonio in danno delle lavoratrici e non dei lavoratori, rispetto ai quali non e' quindi configurabile identita' di ratio della disposizione che vieta il licenziamento per quella causa.
l. 9 gennaio 1963, n. 7 l. 9 dicembre 1977, n. 903



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