| 189683 | |
| IDG911501860 | |
| 91.15.01860 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Santangelo Ignazio Augusto
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| Illegittima assunzione a termine del lavoratore
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| Nota a Trib. Nicosia 13 luglio 1989
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| Giur. merito, an. 23 (1991), fasc. 1, pt. 1, pag. 66-69
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D734
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| Il contratto di lavoro a tempo determinato si colloca all' interno
dell' ampio "genus" di quello a tempo indeterminato. La sua funzione
consiste nel coordinare la flessibilita' del mercato del lavoro con
le eccedenze della capacita' produttiva dell' azienda. L' uso
flessibile della manodopera, in ipotesi segnate da caratteristiche di
tassativita', e non di specialita', viene correlato a momenti dell'
organizzazione aziendale che necessitino di intensificazione dell'
attivita'. Il termine non e', quindi, un elemento accidentale del
negozio bensi' la risultante della co mbinazione normativa della
recedibilita' e della durata massima del rapporto di lavoro inerente
a tali esigenze dell' impresa. Intorno alla sua corretta adozione
ruota la tutela di situazioni di precarieta' tra le condizioni dei
contraenti. I casi previsti dal legislatore concernono esigenze dell'
impresa straordinarie ed occasionali, abnormi o temporanee. L'
esegesi giurisprudenziale li estende anche a quelli derivanti non da
cause esterne all' azienda ma da incremento accentuato, seppur
prevedibile, e da punte stagionali. Tali principi sono riconosciuti
all fattispecie proposta dall' impresa esattoriale con il ricorso a
messi notificatori. La osservanza, del preventivo provvedimento
autoritativo dell' Ispettorato del lavoro, della forma scritta e
della non ripetitivita' assicurano aderenza alla ratio del tipo
negoziale. La tutela in caso di violazione delle condizioni
legittimanti si risolve nella dichiarazione di nullita' e non si
qualifica quale impugnativa di licenziamento.
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| l. 18 aprile 1962, n. 230
l. 15 luglio 1966, n. 604
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