| 189684 | |
| IDG911501861 | |
| 91.15.01861 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Belfiore Camillo
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| Sull' assorbimento dei superminimi di retribuzione
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| Nota a Trib. Vasto 12 luglio 1989
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| Giur. merito, an. 23 (1991), fasc. 1, pt. 1, pag. 70-73
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7440
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| Nella giurisprudenza di gran lunga prevalente vige il principio dell'
assorbibilita' dei superminimi di retribuzione, per cui, in fase di
rinnovo contrattuale e di passaggio di qualifica, nel momento in cui
il nuovo minimo tabellare collettivo diventa superiore al trattamento
economico precedente lo sostituisce per intero, senza che il
dipendente possa pretendere di mantenere il superminimo di cui fruiva
nel vigore del precedente trattamento. Questa impostazione, criticata
da gran parte della dottrina, e' fondata sui due presupposti che la
retribuzione sia un tutto unitario e inscindibile e che il raffronto
(per l' individuazione del trattamento piu' favorevole) debba
operarsi tenendo conto della retribuzione globale. In realta' la
retribuzione e' un coacervo eterogeneo, contenendo numerosi elementi
sia di fonte collettiva che individuale; inoltre, a norma dell' art.
2077 comma 2 c.c., dovendo individuarsi le clausole meno favorevoli
del contratto individuale (perche' solo esse vanno sostituite di
diritto dal contratto collettivo successivo), non si debbono porre a
raffronto i trattamenti complessivi, bensi' le singole clausole tra
di loro. Deve percio' ritenersi erronea la regola generale dell'
assorbimento.
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| art. 2077 c.c.
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