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189684
IDG911501861
91.15.01861 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Belfiore Camillo
Sull' assorbimento dei superminimi di retribuzione
Nota a Trib. Vasto 12 luglio 1989
Giur. merito, an. 23 (1991), fasc. 1, pt. 1, pag. 70-73
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7440
Nella giurisprudenza di gran lunga prevalente vige il principio dell' assorbibilita' dei superminimi di retribuzione, per cui, in fase di rinnovo contrattuale e di passaggio di qualifica, nel momento in cui il nuovo minimo tabellare collettivo diventa superiore al trattamento economico precedente lo sostituisce per intero, senza che il dipendente possa pretendere di mantenere il superminimo di cui fruiva nel vigore del precedente trattamento. Questa impostazione, criticata da gran parte della dottrina, e' fondata sui due presupposti che la retribuzione sia un tutto unitario e inscindibile e che il raffronto (per l' individuazione del trattamento piu' favorevole) debba operarsi tenendo conto della retribuzione globale. In realta' la retribuzione e' un coacervo eterogeneo, contenendo numerosi elementi sia di fonte collettiva che individuale; inoltre, a norma dell' art. 2077 comma 2 c.c., dovendo individuarsi le clausole meno favorevoli del contratto individuale (perche' solo esse vanno sostituite di diritto dal contratto collettivo successivo), non si debbono porre a raffronto i trattamenti complessivi, bensi' le singole clausole tra di loro. Deve percio' ritenersi erronea la regola generale dell' assorbimento.
art. 2077 c.c.



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