| Il punto di partenza dell' indagine e' dato dalla natura, pubblica o
privata, del Centro nazionale sportivo Libertas, e dal rapporto dell'
organismo centrale con gli organismi periferici. Per quanto riguarda
il primo aspetto, l' a. precisa che la decisione commentata appare in
sintonia con le conclusioni comunemente accettate in dottrina ed in
giurisprudenza. Riguardo il secondo aspetto, viene preventivamente
posta la distinzione tra momento deliberativo della condotta di un
ente, e momento attuativo. Cio' posto, il Pretore aquilano ha
giustamente affermato la propriacompetenza, poiche' il luogo in cui
e' avvenuto il contatto tra la condotta presunta lesiva dell' ente ed
il socio leso di trovaappunto nell' ambito della sua competenza
territoriale. Nel prosieguo dell' indagine viene ad emergere il
problema, suscitato dalla clausola compromissoria contenuta nel
regolamento del Centrodi qualificare il rapporto tra giustizia
ordinaria e giustizia endoassociativa. Dopo un rapido excursus sulle
varie teorie in materia di arbitrato, l' A. si sofferma sull' iter
logico seguito dal giudice. Quest' ultimo, infatti, una volta
precisata la non inderogabilita' della clausola compromissoria,
afferma che la deroga non puo' ammettersi nei casi in cui la
controversia verta su un diritto derivante dalla posizione di
associato; nei casi in cui si disputi su un diritto che prescinde
dalla qualifica di associato, l' autorita' giudiziaria ordinaria puo'
conoscere della controversia.
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