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189685
IDG911501862
91.15.01862 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giammaria Pierluigi
Natura giuridica dei centri sportivi, derogabilita' della clausola compromissoria e tutela ex art. 700 c.p.c. del diritto all' immagine del singolo associato
Nota a Pret. L' Aquila 30 giugno 1989
Giur. merito, an. 23 (1991), fasc. 1, pt. 1, pag. 77-80
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44022; D18301
Il punto di partenza dell' indagine e' dato dalla natura, pubblica o privata, del Centro nazionale sportivo Libertas, e dal rapporto dell' organismo centrale con gli organismi periferici. Per quanto riguarda il primo aspetto, l' a. precisa che la decisione commentata appare in sintonia con le conclusioni comunemente accettate in dottrina ed in giurisprudenza. Riguardo il secondo aspetto, viene preventivamente posta la distinzione tra momento deliberativo della condotta di un ente, e momento attuativo. Cio' posto, il Pretore aquilano ha giustamente affermato la propriacompetenza, poiche' il luogo in cui e' avvenuto il contatto tra la condotta presunta lesiva dell' ente ed il socio leso di trovaappunto nell' ambito della sua competenza territoriale. Nel prosieguo dell' indagine viene ad emergere il problema, suscitato dalla clausola compromissoria contenuta nel regolamento del Centrodi qualificare il rapporto tra giustizia ordinaria e giustizia endoassociativa. Dopo un rapido excursus sulle varie teorie in materia di arbitrato, l' A. si sofferma sull' iter logico seguito dal giudice. Quest' ultimo, infatti, una volta precisata la non inderogabilita' della clausola compromissoria, afferma che la deroga non puo' ammettersi nei casi in cui la controversia verta su un diritto derivante dalla posizione di associato; nei casi in cui si disputi su un diritto che prescinde dalla qualifica di associato, l' autorita' giudiziaria ordinaria puo' conoscere della controversia.
art. 700 c.p.c.



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