Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


189689
IDG911501866
91.15.01866 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrante Umberto
Gli indizi nel nuovo codice di procedura penale
Nota a Ass. Milano 4 aprile 1990
Giur. merito, an. 23 (1991), fasc. 1, pt. 2, pag. 125-128
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D61406
L' A., constatato che il comma 2 dell' art. 192 c.p.p. assume espressamente gli indizi tra le prove, conferendo alla prova indiziaria o critica la stessa dignita' delle altre prove, dimostra come siano ingiustificate le riserve in ordine alla suddetta prova, riserve manifestate anche nella relazione e collegate, alcune, alla sua struttura, e altre ad un equivoco terminologico. Premesso che il comma 2 dell' art. 192 accoglie un principio da sempre affermato dalla giurisprudenza, l' A. si sofferma sull' art. 729 c.c. e rileva che le qualita' di "grave" e "preciso" piu' che agli indizi come fatti noti da cui si desume il fatto ignoto si riferiscono alle indicazioni che dal fatto noto provengono. La nota si conclude con l' avvertimento di non confondere il concetto di indizio come atto noto dal quale si desume il fatto ignoto con quello di indizio come prova incompleta o in formazione.
art. 192 c.p.p. art. 2729 c.c.



Ritorna al menu della banca dati