| 189691 | |
| IDG911501868 | |
| 91.15.01868 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Brunozzi Annamaria
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| Cenni sulla percentuale di deducibilita' degli interessi passivi e
delle spese generali
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| Nota a Comm. I grado Macerata 8 maggio 1990
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| Giur. merito, an. 23 (1991), fasc. 1, pt. 3, pag. 166-168
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D2183; D2307
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| Nell' ambito della gestione di un istituto di credito, il calcolo del
rapporto di deducibilita' degli interessi passivi e delle spese
generali previsto ex art. 58 d.p.r. 597/1973, solleva la questione
relativa agli interessi attivi di mora su crediti in sofferenze. In
particolare, se detti interessi debbano partecipare al calcolo del
rapporto di deducibilita' nell' esercizio in cui sono maturati oppure
nell' esercizio in cui sono stati effettivamente riscossi. Da notare,
in proposito, che l' art. 66 d.p.r. 597 cit. adotta il principio di
cassa, facendo partecipare gli interessi attivi di mora alla
determinazione del reddito imponibile solo al momento della loro
riscossione. Nello stesso senso e' l' orientamento ministeriale al
fine di evitare una duplicazione, ovvero che detti interessi di mora
partecipino al calcolo del rapporto di deducibilita' sia nell'
esercizio in cui sono maturati e accantonati, sia in quello in cui
sono riscossi. L' orientamento dottrinale e' ampiamente contrario
all' orientamento ministeriale, considerando inaccettabile che la
maggiore o minore deducibilita' degli interessi passivi e delle spese
generali possa dipendere dal verificarsi o meno di un evento
aleatorio quale la realizzazione o la perdita di un credito. La
disciplina vigente ha recepito l' orientamento ministeriale
escludendo gli interessi di mora accantonati dal calcolo della
percentuale di deducibilita'. La sentenza in esame esclude, tuttavia,
che quest' ultima disposizione possa avere efficacia retroattiva.
Infine, la sentenza in questione sancisce la necessita' di
ricalcolare il rapporto di deducibilita' ai fini ILOR qualora vi
siano esenzioni previste per uno solo dei tributi che determinano una
divergenza della base imponibile rispetto all' IRPEG. Tale necessita'
non sussiste qualora si tratti di vere e proprie esclusioni dalla
base imponibile, come nel caso dei redditi di partecipazione esclusi
ai fini ILOR.
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| art. 58 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 66 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 74 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
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