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189691
IDG911501868
91.15.01868 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Brunozzi Annamaria
Cenni sulla percentuale di deducibilita' degli interessi passivi e delle spese generali
Nota a Comm. I grado Macerata 8 maggio 1990
Giur. merito, an. 23 (1991), fasc. 1, pt. 3, pag. 166-168
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2183; D2307
Nell' ambito della gestione di un istituto di credito, il calcolo del rapporto di deducibilita' degli interessi passivi e delle spese generali previsto ex art. 58 d.p.r. 597/1973, solleva la questione relativa agli interessi attivi di mora su crediti in sofferenze. In particolare, se detti interessi debbano partecipare al calcolo del rapporto di deducibilita' nell' esercizio in cui sono maturati oppure nell' esercizio in cui sono stati effettivamente riscossi. Da notare, in proposito, che l' art. 66 d.p.r. 597 cit. adotta il principio di cassa, facendo partecipare gli interessi attivi di mora alla determinazione del reddito imponibile solo al momento della loro riscossione. Nello stesso senso e' l' orientamento ministeriale al fine di evitare una duplicazione, ovvero che detti interessi di mora partecipino al calcolo del rapporto di deducibilita' sia nell' esercizio in cui sono maturati e accantonati, sia in quello in cui sono riscossi. L' orientamento dottrinale e' ampiamente contrario all' orientamento ministeriale, considerando inaccettabile che la maggiore o minore deducibilita' degli interessi passivi e delle spese generali possa dipendere dal verificarsi o meno di un evento aleatorio quale la realizzazione o la perdita di un credito. La disciplina vigente ha recepito l' orientamento ministeriale escludendo gli interessi di mora accantonati dal calcolo della percentuale di deducibilita'. La sentenza in esame esclude, tuttavia, che quest' ultima disposizione possa avere efficacia retroattiva. Infine, la sentenza in questione sancisce la necessita' di ricalcolare il rapporto di deducibilita' ai fini ILOR qualora vi siano esenzioni previste per uno solo dei tributi che determinano una divergenza della base imponibile rispetto all' IRPEG. Tale necessita' non sussiste qualora si tratti di vere e proprie esclusioni dalla base imponibile, come nel caso dei redditi di partecipazione esclusi ai fini ILOR.
art. 58 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 66 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 74 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597



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