| 189694 | |
| IDG911501871 | |
| 91.15.01871 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Sturiale Pietro
| |
| Provvedimenti d' urgenza e pronuncia sulle spese
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Giur. merito, an. 23 (1991), fasc. 1, pt. 4, pag. 193-195
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D44022; D4042
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Il dibattito giurisprudenziale sull' obbligo o meno di pronuncia
sulle spese, nel caso di rigetto del ricorso per provvedimento d'
urgenza, e' stato recentemente risolto dalle sezioni unite della
Cassazione (sentenza n. 2021/1989) in senso favorevole. La
motivazione e' fondata su esigenze di giustizia nonche' di economia
di giudizi, che inducono a colmare la lacuna legislativa mediante
applicazione analogica dell' art. 91 c.p.c. Senonche' noi riteniamo
che non possa parlarsi di lacuna, ma di precisa volonta' del
legislatore di non volere pronuncia sulle spese al di fuori dell'
ipotesi regolata dall' art. 91 c.p.c., cioe' sentenza che chiude il
giudizio con soccombenza di una delle parti. Infatti, esistono nel
nostro ordinamento civile e processuale numerosi altri casi in cui il
legislatore ha omesso di disporre circa il regolamento sulle spese,
sicche' non e' ragionevole pensare che si tratti di una lacuna.
Inoltre, la tesi favorevole alla pronuncia sulle spese (in caso di
rigetto) comporta delle conseguenze anomale, quali lo snaturamento
dell' ordinanza di rigetto in sentenza e la conseguente
ricorribilita' per cassazione del solo capo sulle spese (benche'
accessorio rispetto al rigetto del ricorso).
| |
| art. 91 c.p.c.
art. 700 c.p.c.
Cass. sez. un. civ. 21 aprile 1989, n. 2021
| |
| | |