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189694
IDG911501871
91.15.01871 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sturiale Pietro
Provvedimenti d' urgenza e pronuncia sulle spese
Giur. merito, an. 23 (1991), fasc. 1, pt. 4, pag. 193-195
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44022; D4042
Il dibattito giurisprudenziale sull' obbligo o meno di pronuncia sulle spese, nel caso di rigetto del ricorso per provvedimento d' urgenza, e' stato recentemente risolto dalle sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 2021/1989) in senso favorevole. La motivazione e' fondata su esigenze di giustizia nonche' di economia di giudizi, che inducono a colmare la lacuna legislativa mediante applicazione analogica dell' art. 91 c.p.c. Senonche' noi riteniamo che non possa parlarsi di lacuna, ma di precisa volonta' del legislatore di non volere pronuncia sulle spese al di fuori dell' ipotesi regolata dall' art. 91 c.p.c., cioe' sentenza che chiude il giudizio con soccombenza di una delle parti. Infatti, esistono nel nostro ordinamento civile e processuale numerosi altri casi in cui il legislatore ha omesso di disporre circa il regolamento sulle spese, sicche' non e' ragionevole pensare che si tratti di una lacuna. Inoltre, la tesi favorevole alla pronuncia sulle spese (in caso di rigetto) comporta delle conseguenze anomale, quali lo snaturamento dell' ordinanza di rigetto in sentenza e la conseguente ricorribilita' per cassazione del solo capo sulle spese (benche' accessorio rispetto al rigetto del ricorso).
art. 91 c.p.c. art. 700 c.p.c. Cass. sez. un. civ. 21 aprile 1989, n. 2021



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