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189696
IDG911501873
91.15.01873 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sturiale Pietro
Il patteggiamento nelle recenti sentenze della Corte costituzionale
Giur. merito, an. 23 (1991), fasc. 1, pt. 4, pag. 205-207
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D62; D68
La Corte Costituzionale con tre sentenze pronunciate nel 1990 ha ridimensionato l' istituto del patteggiamento. Con sentenza n. 313/1990 ha deciso che il giudice puo' sindacare la congruita' della pena patteggiata e, ritenendola inadeguata, rigettare la richiesta di applicazione della pena. Nel patteggiamento si e' quindi introdotto un nuovo soggetto, il giudice, col rischio (per l' imparzialita') del giudice di doversi in tal caso pronunciare allo stato degli atti. Con sentenza n. 443/1990 la Corte Costituzionale ha deciso che colla sentenza che accoglie la richiesta di pena patteggiata il giudice deve condannare l' imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile, anche se non si fa luogo a pronuncia sui danni. Cio' costituisce uno strappo al principio, da sempre vigente nel nostro ordinamento giuridico, secondo cui "accessorium sequitur principale", colla conseguenza (assurda ma possibile) di una contraria pronuncia del giudice civile nella successiva causa di risarcimento. Colla sentenza n. 435/1990 la Corte Costituzionale ha limitato la possibilita' di patteggiamento in appello alle sole ipotesi minori previste nell' art. 599 comma 1 c.p.p.
art. 448 comma 2 c.p.p. C. Cost. 26 giugno-2 luglio 1990, n. 313 C. Cost. 26 settembre-10 ottobre 1990, n. 435 C. Cost. 26 settembre-12 ottobre 1990, n. 443



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