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| IDG910602012 | |
| 91.06.02012 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Izzo Nunzio
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| L' indennita' per la perdita dell' avviamento commerciale in caso di
fallimento o di acquisto dell' immobile locato da parte del conduttor
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| Nota a Trib. Messina 4 novembre 1989
Pret. Roma 3 ottobre 1989
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| Giust. civ., an. 40 (1990), fasc. 10, pt. 1, pag. 2441-2445
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31163; D30640; D3013
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| L' A. esamina la piu' recente giurisprudenza di merito che comprende
tra i casi di esclusione dell' obbligo della corresponsione dell'
indennita' di avviamento la mera coesistenza di una delle procedure
concorsuali previste dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267, richiamato dall'
art. 34 della l. 392/1978, anche nel periodo di vigenza della
disciplina transitoria della legge c.d. sull' equo canone, in quanto,
altrimenti, la loro previsione, nell' interpretazione fornita dalla
prima ed incontrastata dottrina, risulterebbe pleonastica perche'
rientrante in uno dei casi di recesso gia' considerati dalla norma
ed, altresi', l' ipotesi dell' acquisto dell' immobile locato da
parte del conduttore, non durante la vigenza del contratto ove l'
esclusione e' pacifica per la confusione dei relativi rapporti attivi
e passivi, ma in epoca successiva alla cessazione della locazione per
la considerazione che il legislatore ha previsto l' inesigibilita'
dell' indennita' per tutto il periodo della continuazione della
detenzione del conduttore dopo la cessazione del rapporto che deve
ritenersi ricorrere in tal caso non potendosi piu' avere il rilascio
del bene locato.
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| l. 27 luglio 1978, n. 392
art. 80 comma 2 l. fall.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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