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189835
IDG910602012
91.06.02012 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Izzo Nunzio
L' indennita' per la perdita dell' avviamento commerciale in caso di fallimento o di acquisto dell' immobile locato da parte del conduttor
Nota a Trib. Messina 4 novembre 1989 Pret. Roma 3 ottobre 1989
Giust. civ., an. 40 (1990), fasc. 10, pt. 1, pag. 2441-2445
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31163; D30640; D3013
L' A. esamina la piu' recente giurisprudenza di merito che comprende tra i casi di esclusione dell' obbligo della corresponsione dell' indennita' di avviamento la mera coesistenza di una delle procedure concorsuali previste dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267, richiamato dall' art. 34 della l. 392/1978, anche nel periodo di vigenza della disciplina transitoria della legge c.d. sull' equo canone, in quanto, altrimenti, la loro previsione, nell' interpretazione fornita dalla prima ed incontrastata dottrina, risulterebbe pleonastica perche' rientrante in uno dei casi di recesso gia' considerati dalla norma ed, altresi', l' ipotesi dell' acquisto dell' immobile locato da parte del conduttore, non durante la vigenza del contratto ove l' esclusione e' pacifica per la confusione dei relativi rapporti attivi e passivi, ma in epoca successiva alla cessazione della locazione per la considerazione che il legislatore ha previsto l' inesigibilita' dell' indennita' per tutto il periodo della continuazione della detenzione del conduttore dopo la cessazione del rapporto che deve ritenersi ricorrere in tal caso non potendosi piu' avere il rilascio del bene locato.
l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 80 comma 2 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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