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189936
IDG910602113
91.06.02113 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Crespi Alberto
Rassegna di diritto societario (1987-1988). Disposizioni penali in materia di societa' e di consorzi
Riv. soc., an. 35 (1990), fasc. 5-6, pag. 1487-1501
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31134; D537
(Sommario: Applicabilita' del decreto delegato n. 30 del 1986, che ha dato esecuzione alla legge delega n. 412 del 1985, anche nei confronti delle aziende ed istituti di credito. Il delitto di false comunicazioni sociali. L' acquisto di azioni proprie e l' interpretazione dell' art. 2357 primo comma c.c. nella prima pronunzia resa dal giudice di legittimita' dopo le modifiche introdotte dal d.p.r. 10 febbraio 1986 n. 30. L' illecita influenza sulla formazione della maggioranza assembleare: insussistenza del reato nell' ipotesi di voto dato nonostante il divieto sancito dall' art. 2373, terzo comma, c.c. L' omessa convocazione dell' assemblea da parte degli amministratori: il significato delle espressioni "senza ritardo" e "senza indugio" e l' equiparazione operata, anche ai fini penali, dal giudice di legittimita' fra l' ipotesi contemplata dall' art. 2447 c.c. (riduzione del capitale per perdite) e quella prevista dall' art. 2447 c.c. (riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale). Conflitto di interessi e societa' totalitariamente posseduta. La responsabilita' dei sindaci per l' omessa convocazione dell' assemblea)
l. 8 agosto 1985, n. 412 d.p.r. 10 febbraio 1986, n. 30 art. 2357 c.c. art. 2373 c.c. art. 2425 c.c. art. 2446 c.c. art. 2447 c.c. art. 2621 c.c. art. 2630 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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