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Documento


191495
IDG910603672
91.06.03672 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marino Vincenzo
Accordi collettivi e norme inderogabili
Nota a Cass. sez. lav. 10 marzo 1990, n. 1965
Riv. it. dir. lav., an. 9 (1990), fasc. 4, pt. 2, pag. 855-859
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7472
Secondo la sentenza annotata, l' indennita' di fine rapporto spetta al momento della cessazione stessa e matura il relativo diritto in coincidenza con essa. In caso di ritardo, ne consegue la corresponsione degli interessi con tale decorrenza. E' pertanto nulla per contrasto con l' art. 2120 c.c. la clausola di un accordo aziendale che prevede che il trattamento di fine rapporto compete dalla data di riconoscimento da parte dell' INPS della pensione d' invalidita'.
art. 2120 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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