Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


191499
IDG910603676
91.06.03676 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mariani Michele
Sulle dimissioni della lavoratrice che contrae matrimonio
Nota a Trib. Torino 20 luglio 1989
Riv. it. dir. lav., an. 9 (1990), fasc. 4, pt. 2, pag. 918-920
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74704
L' art. 1 comma 4 l. 7/1963 dispone che sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo in cui e' posto il divieto di licenziamento, cioe' dal periodo delle pubblicazioni ad una anno dopo il matrimonio, salvo che la lavoratrice non abbia confermato le dimissioni entro un mese all' Ufficio del lavoro. La sentenza in commento, invece, ritiene valide le dimissioni presentate dalla lavoratrice, anche se non confermate all' Ufficio del lavoro. Il giudice, optando per l' interpretazione in termini di presunzione di non spontaneita' delle dimissioni, ha ammesso la prova contraria da parte del datore di lavoro, dalla quale e' emersa l' autenticita' e la spontaneita' delle dimissioni. L' interpretazione della norma in chiave di presunzione relativa intende correggere le conseguenze abnormi, illustrate dall' A., che altrimenti deriverebbero.
art. 1 comma 4 l. 9 gennaio 1963, n. 7 art. 2 l. 9 gennaio 1963, n. 7
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati