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| IDG910603687 | |
| 91.06.03687 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Sgobbo Riccardo
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| Sulla trasmissibilita' "iure hereditario" del diritto al risarcimento
del "danno biologico" in caso di morte del danneggiato
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| Nota a Cass. sez. III civ. 20 dicembre 1988, n. 6938
Trib. Napoli sez. II 8 luglio 1988, n. 6716
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| Dir. giur., s. 3, an. 105 (1990), fasc. 1, pag. 176-192
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D0411; D3070; D302
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| (Sommario: - SEZ. I. - Introduzione. Impostazione analitica del
problema: a) se sia configurabile il danno biologico in caso di
morte; b) se il diritto al relativo risarcimento sia trasmissibile
"iure hereditario". - Esame delle sentenze: loro "ratio decidendi". -
Cenni critici alla struttura delle motivazioni. - Appunti sullo
"stile" delle stesse. - Riferimenti di dottrina e giurisprudenza. -
SEZ. II. - Breve premessa. - A) Dimostrazione della configurabilita'
del danno biologico in caso di morte. Precisazione del contenuto di
esso. Suggerimento di usare l' espressione "danno da privazione della
vita". - Conferma ulteriore della indicata soluzione alla luce dei
seguenti rilievi sistematici: la lettura "costituzionale" degli artt.
2043 ss. c.c.; l' attuale tendenza ad ampliare la sfera di
risarcibilita' del danno ingiusto e la funzione "intimidatrice" della
responsabilita' civile. - Il danno in parola come danno
corrispondente al "valore della vita". - B) La trasmissibilita'
ereditaria del diritto al risarcimento del danno qui considerato: il
particolare riferimento alla fattispecie di morte istantanea del
danneggiato. - Opportunita' della distinzione tra natura "personale"
del diritto leso e natura "patrimoniale" del diritto al relativo
risarcimento. Sua insufficienza pero' a risolvere la questione in
esame. - La tesi dominante in dottrina e giurisprudenza della
intrasmissibilita' ereditaria del diritto al risarcimento in caso di
uccisione: suo fondamento nella difficolta' di concepire l' acquisto
del diritto in parola che sorge nel momento stesso della morte del de
cuius. - Le obiezioni mosse avverso tale opinione. L' argomento
principale addotto a sostegno della opposta tesi favorevole alla
trasmissibilita' ereditaria: l' esistenza di un "intervallo di tempo"
tra la lesione e la morte. - Confutazione di tale argomento alla luce
della ricostruzione sistematica della fattispecie dannosa
considerata: si ribadisce che il diritto al risarcimento sorge
(soltanto) alla morte del danneggiato. - Necessita' di fondare su
altre basi la tesi positiva. - Utili spunti ricostruttivi al )
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| art. 32 Cost.
art. 2043 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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