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191523
IDG910603700
91.06.03700 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
CIgliano Alfredo
Recesso della banca dall' apertura di credito, credito di restituzione, calcolo degli interessi
Nota a Trib. Napoli sez. I 27 dicembre 1988, n. 12212
Dir. giur., s. 3, an. 105 (1990), fasc. 2-3, pag. 594-600
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3153; D306007
Risolta preliminarmente e in senso affermativo la questione dell' applicabilita' della sospensione dei termini processuali al decreto ingiuntivo emesso nel periodo feriale, la sentenza affronta alcune questioni relative al contratto di apertura di credito: legittimita' del recesso pattizio della banca in qualsiasi momento e con preavviso non inferiore a un giorno; efficacia probatoria del c.d. estratto di saldoconto; determinazione alle condizioni "normalmente praticate dalle aziende di credito". Sentenza ineccepibile, commenta l' A., sotto tutti gli aspetti: per quanto riguarda la conformita' al codice della disciplina prevista dalle norme bancarie per il recesso; per quanto riguarda l' efficacia probatoria dell' estratto di saldoconto anche nella fase di cognizione ordinaria, nell' ipotesi di mancata contestazione delle risultanze di detto estratto; per quanto riguarda, infine, la questione della determinazione del saggio d' interessi, per cui, in assenza di una diversa pattuizione, deve ritenersi applicabile quello normalmente praticato dalle banche alla miglior clientela (c.d. prime rate). Riguardo a quest' ultimo punto, l' A. ritiene che le banche terranno conto di quest' orientamento e modificheranno le condizioni generali del contratto, per evitare che anche i clienti "normali" possano beneficiare delle prime rate.
art. 102 r.d.l. 17 luglio 1937, n. 1400 art. 1341 c.c. art. 1842 c.c. art. 1845 c.c. art. 1852 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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