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| IDG910603700 | |
| 91.06.03700 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| CIgliano Alfredo
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| Recesso della banca dall' apertura di credito, credito di
restituzione, calcolo degli interessi
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| Nota a Trib. Napoli sez. I 27 dicembre 1988, n. 12212
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| Dir. giur., s. 3, an. 105 (1990), fasc. 2-3, pag. 594-600
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3153; D306007
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| Risolta preliminarmente e in senso affermativo la questione dell'
applicabilita' della sospensione dei termini processuali al decreto
ingiuntivo emesso nel periodo feriale, la sentenza affronta alcune
questioni relative al contratto di apertura di credito: legittimita'
del recesso pattizio della banca in qualsiasi momento e con preavviso
non inferiore a un giorno; efficacia probatoria del c.d. estratto di
saldoconto; determinazione alle condizioni "normalmente praticate
dalle aziende di credito". Sentenza ineccepibile, commenta l' A.,
sotto tutti gli aspetti: per quanto riguarda la conformita' al codice
della disciplina prevista dalle norme bancarie per il recesso; per
quanto riguarda l' efficacia probatoria dell' estratto di saldoconto
anche nella fase di cognizione ordinaria, nell' ipotesi di mancata
contestazione delle risultanze di detto estratto; per quanto
riguarda, infine, la questione della determinazione del saggio d'
interessi, per cui, in assenza di una diversa pattuizione, deve
ritenersi applicabile quello normalmente praticato dalle banche alla
miglior clientela (c.d. prime rate). Riguardo a quest' ultimo punto,
l' A. ritiene che le banche terranno conto di quest' orientamento e
modificheranno le condizioni generali del contratto, per evitare che
anche i clienti "normali" possano beneficiare delle prime rate.
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| art. 102 r.d.l. 17 luglio 1937, n. 1400
art. 1341 c.c.
art. 1842 c.c.
art. 1845 c.c.
art. 1852 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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