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191588
IDG910703765
91.07.03765 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bendinelli Paolo
Sull' indennizzo all' affittuario per occupazione del fondo connesso ad attivita' mineraria. (In margine all' art. 6 legge regionale Lombardia 2 gennaio 1990, n. 3)
Nuovo dir. agr., an. 17 (1990), fasc. 2, pag. 157-160
D13041; D9142
Viene affrontato il tema relativo all' indennizzo spettante all' affittuario escomiato dal fondo, anche parzialmente, nel caso in cui il fondo fosse interessato ad attivita' mineraria e, in particolare, alla coltivazione di cave. Secondo la disciplina di cui alla l. 1443/1927, in sostanza, il coltivatore del terreno poteva procedere nei confronti del proprietario alla richiesta del danno, da commisurarsi in rapporto a quanto percepito quale indennizzo per l' occupazione del fondo. Profonda innovazione in materia e' venuta dalla legge regionale della Lombardia che prevede nella fattispecie un indennizzo, secondo quanto disposto dall' art. 17 comma 2 l. 865/1971. L' A. sostiene sussistere una discrasia, sotto molteplici aspetti, fra la previsione di cui alla legge regionale e il contesto delle normative in tema di contratti agrari.
r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 art. 50 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 6 l.r. LO 2 gennaio 1990, n. 3
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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