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191621
IDG910703798
91.07.03798 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Celebrin Primo
Contrasti interpretativi sugli effetti della mancata fissazione dell' udienza di comparizione delle parti in tema di art. 700 c.p.c.
Nota a ord. Pret. Ischia 27 dicembre 1988
Giur. agr. it., an. 37 (1990), fasc. 4, pt. 1, pag. 251-252
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44022
L' ordinanza annotata rientra nell' ambito giurisprudenziale relativo alla modificabilita' o meno del provvedimento d' urgenza fino alla decisione della causa. In particolare il provvedimento in esame attiene alla fattispecie in cui risulti violato il dettato degli artt. 689 e seguenti c.p.c., in quanto richiamato dall' art. 702 c.p.c. In questo caso, afferma l' A., la scelta operata dal Pretore di revocare il precedente decreto nella parte in cui era stato fissato il termine per l' inizio del giudizio di merito, senza la contestuale fissazione dell' udienza per la comparizione delle parti al fine di confermare, modificare o revocare il provvedimento reso "inaudita altera parte", appare tesa alla salvaguardia del principio del contraddittorio e, sotto tale aspetto, appare da condividersi, limitatamente al profilo della finalita' del provvedimento.
art. 689 c.p.c. art. 700 c.p.c. art. 702 c.p.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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