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191626
IDG910703803
91.07.03803 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Minici Eugenio
Condizioni di proponibilita' della domanda giudiziale in materia di contratti agrari ex art. 5 e 46 della legge n. 203 del 1982
Nota a Cass. sez. III civ. 6 marzo 1989, n. 1220
Giur. agr. it., an. 37 (1990), fasc. 5, pt. 1, pag. 292-293
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D914; D917
Secondo la sentenza annotata l' art. 46 comma 6 l. 203/1982, che prevede l' assegnazione alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, di un termine per la purgazione della mora, ha natura processuale. Per il principio della "lex temporis" in materia processuale, esso non e' applicabile alle controversie gia' pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina dei contratti agrari.
art. 5 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 46 comma 6 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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