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191627
IDG910703804
91.07.03804 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Francia Andrea
Comunione tacita familiare, impresa familiare e acquisto di immobili da parte del partecipante
Nota a Cass. sez. II civ. 6 giugno 1988, n. 3812
Giur. agr. it., an. 37 (1990), fasc. 5, pt. 1, pag. 296-300
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9126; D30128
Ricostruita la vicenda giudiziaria, conclusasi con la pronuncia in commento, l' A. espone il pensiero della Suprema Corte, cioe' che ogni partecipante alla comunione familiare e all' impresa familiare ha il diritto di disporre del fondo comune come parte del patrimonio personale e che, conseguentemente, costui possa acquistare, con le somme prelevate da tale fondo, un immobile intestandolo a se medesimo. L' A. procede ad una verifica, sia in sede di comunione tacita familiare che di impresa familiare, di questo principio, sul piano della conformita' con le disposizioni di legge e con la "ratio" che le sottende.
art. 230 bis c.c. art. 2140 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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