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191629
IDG910703806
91.07.03806 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rauseo Nicoletta
L' affitto coattivo tra coeredi
Nota a Trib. Lecce sez. agr. 28 marzo 1988
Giur. agr. it., an. 37 (1990), fasc. 5, pt. 1, pag. 305-306
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9135
Con la sentenza in commento il Tribunale ha negato al coerede coltivatore diretto, detentore di fatto di un fondo rustico di proprieta' del proprio dante causa, il diritto di avvalersi della disposizione di cui all' art. 49 comma 1 l. 203/1982, sul presupposto che il ricorrente avesse arbitrariamente e contro la volonta' del genitore, assunto la gestione del fondo prima della morte di quest' ultimo. Il Tribunale ha escluso, infatti, che l' art. 49 comma 1 possa essere applicato nell' ipotesi in cui l' erede non sia anche compartecipe di un' impresa familiare o di una comunione tacita, in forza di un vincolo di solidarieta' e collaborazione con il proprio dante causa, proprietario dell' immobile. Secondo l' A. il principio espresso dal Tribunale non e' convincente e le motivazioni addotte a sostegno di esso suscitano perplessita'.
art. 49 comma 1 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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