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191643
IDG910703820
91.07.03820 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gatta Carlo
Illegittimita' costituzionale dell' art. 80 comma 1 testo unico delle leggi sugli infortuni nella parte in cui non esclude la revisione "in peius" della rendita in caso i infortuni plurimi intervallati da oltre dieci anni
Nota a c. cost. 6 giugno 1989, n. 318
Giur. agr. it., an. 37 (1990), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 410-411
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7013
Commento positivo alla sentenza in rassegna, che ha dichiarato l' illegittimita', per violazione dell' art. 3 Cost., dell' art. 80 comma 1 d.p.r. 1124/1965 nella parte in cui non esclude la revisione "in peius" della rendita di un precedente infortunio nel caso di un ulteriore infortunio che sopravvenga dopo 10 anni, mentre l' art. 83 d.p.r. 1124/1965 prevede che, dopo 10 anni, la rendita non sia piu' modificabile. Sussiste, quindi, una disparita' di trattamento tra chi abbia subito un infortunio solo e chi, dopo 10 anni, incorra in uno successivo.
art. 80 comma 1 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 83 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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