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191645
IDG910703822
91.07.03822 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cappiello Icilio
Rilascio per mancato pagamento del canone "convenzionale", determinazione del canone "legale", nel giudizio di quantificazione dei danni e altre questioni connesse allo sfruttamento del fondo locato
Nota a App. L' Aquila sez. agr. 22 novembre 1988
Giur. agr. it., an. 37 (1990), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 428-429
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91421; D91412
La sentenza affronta due questioni. In primo luogo, se sia o meno consentito all' affittuario nei confronti del quale sia stata pronunciata sentenza di rilascio passata in giudicato per inadempimento derivante dal mancato pagamento dei canoni "convenzionalmente pattuiti", far valere, nel giudizio di quantificazione del danno, la pretesa che il suo obbligo risarcitorio (relativo ai canoni arretrati da rimborsare e a quelli da ritardato rilascio ex art. 1591 c.c.) possa essere, nonostante il giudicato, limitato al canone "legale" e non a quello "convenzionale". In secondo luogo viene risolta la questione se sia consentito all' affittuario di fondo rustico far propri i profitti dello sfruttamento del suolo e del sottosuolo senza autorizzazione del proprietario, ovvero senza un contratto di sfruttamento "ad hoc", giustificando l' attivita' in vista di un reimpiego delle somme ricavate per miglioramenti del fondo.
art. 4 d.l.lt. 5 aprile 1945, n. 157 art. 5 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 8 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 15 comma 1 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 1591 c.c. art. 1615 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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