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191658
IDG910703835
91.07.03835 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Masini Stefano
Sull' applicabilita' della regola della liberta' di forma al contratto d' affitto a conduttore non coltivatore diretto
Nota a Trib. Ragusa sez. agr. 8 giugno 1989
Giur. agr. it., an. 37 (1990), fasc. 9, pt. 1, pag. 495-497
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91243; D914; D30603
Secondo la sentenza in commento e' ostativa al riconoscimento della qualita' di coltivatore diretto dell' affittuario la circostanza che egli sia iscritto all' albo delle imprese artigiane e svolga attivita' lavorativa di falegname. Inoltre la sentenza stabilisce che il contratto d' affitto a conduttore non coltivatore necessita della forma scritta "ad probationem", per cui e' inammissibile la deduzione della prova testimoniale. Valutazione critica della decisione riguardo alla prima parte, in riferimento alla fattispecie esaminata. Altrettanto critica per quanto riguarda la seconda parte, circa l' inammissibilita' della prova testimoniale.
art. 3 l. 22 luglio 1966, n. 606
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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