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Documento


191661
IDG910703838
91.07.03838 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazza Leonardo
Vendita di motozappa ed osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche
Nota a Pret. San Ginesio 13 giugno 1989
Giur. agr. it., an. 37 (1990), fasc. 9, pt. 1, pag. 506
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D541
La sentenza riconosce la responsabilita' penale del venditore di una motozappa priva degli idonei strumenti di protezione, alla cui mancanza doveva farsi risalire l' infortunio in cui era incorso l' utente. Analisi della normativa, con particolare riferimento alla portata dell' art. 7 d.p.r. 547/1955, e dubbi sull' attribuzione della responsabilita' "esclusivamente" al venditore e non anche al produttore, posto che il primo si era limitato a vendere il bene cosi' come gli era pervenuto dalla fabbrica.
art. 7 d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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