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191672
IDG910703849
91.07.03849 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Orlando Antonio
Nullita' assoluta degli atti di disposizione dei terreni, non riscattati, di riforma fondiaria
Nota a Trib. Lecce sez. agr. 3 maggio 1988
Giur. agr. it., an. 37 (1990), fasc. 10, pt. 1, pag. 562-564
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91180; D91186; D91188
La sentenza si inserisce nel filone giurisprudenziale che afferma che gli atti di disposizione di terreni di riforma, nel caso in cui non siano trascorsi trent' anni o il fondo non sia stato riscattato, sono da considerare nulli in modo assoluto. Di conseguenza chi detenga anche una sola parte del fondo detiene senza titolo, e quindi la richiesta di rilascio del fondo non configura la cessazione di un contratto agrario. Altra conseguenza e' che nessun indennizzo per presunti miglioramenti spetta al detentore senza titolo. Esame delle problematiche inerenti alla sentenza e puntualizzazione delle incertezze giurisprudenziali e dottrinali in materia.
art. 18 l. 12 maggio 1950, n. 230 art. 4 l. 29 maggio 1967, n. 379 art. 6 l. 29 maggio 1967, n. 379 art. 16 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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