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191681
IDG910703858
91.07.03858 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Jannarelli Antonio
Osservazioni critiche sul presunto rapporto logico-cronologico tra il termine per sanare l' inadempienza ex art. 5 l. 203/1982 e l' avvio del tentativo di conciliazione
Nota a Cass. sez. III civ. 12 maggio 1990, n. 4108
Giur. agr. it., an. 37 (1990), fasc. 11, pt. 1, pag. 607-610
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91412; D917
Con la sentenza annotata, la Corte di Cassazione ha negato per la prima volta in maniera esplicita che un' unica comunicazione possa integrare gli estremi sia della contestazione dell' inadempienza di cui all' art. 5 l. 203/1982, sia della richiesta di avvio del procedimento di conciliazione ai sensi dell' art. 46 l. cit. L' A. espone i motivi che inducono a ritenere non condivisibile la regola affermata nella pronuncia.
art. 5 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 46 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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