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191851
IDG910904028
91.09.04028 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gabbrielli Mario
Le cure termali: villeggiatura alternativa o indifferibile terapia?
Nota a C. Cost. 19 giugno 1990, n. 297
Riv. it. med. leg., an. 12 (1990), fasc. 3, pt. 1, pag. 899-913
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7445; D7023
Nel dichiarare infondata, in relazione a vari parametri della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 13 comma 3 d.l. 463/1983, la Corte Costituzionale ha apportato decisivi elementi di chiarezza alla problematica delle cure termali in periodo extraferiale con diritto alla retribuzione. La fruizione di cure idrotermali, quando rispettosa della prassi prevista, dev' essere equiparata alla condizione di malattia. In questo contesto la Corte definisce il requisito della "improrogabilita'" delle cure e chiarisce come possono essere misurati gli effetti terapeutici e riabilitativi da attendersi dalle cure termali. Viene affrontata anche la questione della sospensione del decorso del periodo feriale nel caso in cui la malattia insorgesse proprio in detto periodo. L' A. evidenzia la responsabilita' del medico nell' adempimento della certificazione.
art. 13 comma 3 d.l. 12 settembre 1983, n. 463 art. 2109 c.c.
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