| (Sommario: - Il contributo di Giuliano Vassalli al problema dell'
analogia nel diritto penale. I quattro assunti determinanti per la
sua soluzione. - L' interpretazione restrittiva dell' espressione
"leggi penali" di cui all' art. 14 delle preleggi. - Il c.d.
principio del "favor rei". Sua insussistenza nel nostro ordinamento.
- La questione del carattere eccezionale o meno delle norme
scriminanti in genere, e delle cause di giustificazione in specie.
Conclusioni su tale questione. - Norme intredittive e norme
permissive nell' ordinamento giuridicopenale. - Principio di
tassativita' e cause di giustificazione di natura "dirimente". - L'
individuazione di una lacuna dell' ordinamento, sulla quale operare
per via analogica, presuppone non tanto un accertamento di natura
logica, quanto una "decisione" dell' interprete sulla base di giudizi
di valore. - Sintesi dei risultati sin qui raggiunti. Distinzione tra
fattispecie letter ale e fattispecie esegetica: e' solo quest' ultima
a costituire il punto di partenza per l' applicazione della norma. -
Il duplice ruolo della consuetudine: l' integrazione dei contenuti
della fattispecie penale e la sua delimitazione nel quadro dei limiti
taciti della norma. - Natura emozionale del giudizio di valore,
presupposto per ogni procedimento analogico, con pericolo di
"arbitrium judicis". Di contro, carattere obiettivo, e conforme alla
certezza del diritto, del riferimento ai parametri consuetudinari. -
La dottrina, attraverso il procedimento analogico "in bonam partem",
cerca una soluzione che in realta' va trovata sul terreno della
tipicita'. Conclusione. La sociale adeguatezza della condotta, quale
traduzione moderna dell' "opinio juris ac necessitatis", e quale
criterio-chiave per l' individuazione delle obiettive, correnti
valutazioni sociali, in luogo di arbitrari giudizi di valore da parte
del giudice)
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