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191999
IDG911004176
91.10.04176 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Schiavolin Roberto
Sulla legittimita' costituzionale della disciplina relativa all' integrazione della conoscenza tecnica del giudice tributario
Nota a C. Cost. 20 dicembre 1989, n. 560 ord. C. Cost. 2 marzo 1990, n. 108 ord. Comm. II grado Treviso sez. IV 21 marzo 1990
Rass. trib., an. 33 (1990), fasc. 12, pt. 2, pag. 947-959
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02320; D2175
(Sommario: - Le censure di illegittimita' costituzionale sollevate nei confronti della disciplina relativa all' acquisizione di elementi conoscitivi tecnici da parte del giudice tributario, prima e dopo la riforma del 1981. - I principi costituzionali in materia probatoria ed il sistema di integrazione delle conoscenze tecniche del giudice tributario: la decisione della Corte Costituzionale n. 560/1989. - La relazione dell' organo tecnico dell' Amministrazione statale: la sent. n. 560/1989 e l' ord. n. 108/1990. - La natura giuridica della "relazione" di cui all' art. 35, comma 3, e l' esigenza di imparzialita' dell' organo incaricato. Sull' ipotesi che la "relazione" sia un istituto mutuato dal processo amministrativo. La "relazione" come mezzo di prova e l' esigenza di imparzialita'. - Il "consulente tecnico": sull' illegittimita' costituzionale della disciplina dell' art. 35, comma 4, D.P.R. n. 636/1972. - Cenni sulla partecipazione dei consulenti di parte)
art. 24 Cost. art. 35 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 C. Cost. 24 novembre 1982, n. 196
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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