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192020
IDG911104197
91.11.04197 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Delicato Vincenzo
Estradizione e pena capitale nel nuovo codice di procedura penale
Riv. dir. intern. priv. proc., an. 26 (1990), fasc. 2, pag. 313-328
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D652; D5031; F4251
L' art. 698 n. 2 c.p.p. prevede che lo Stato italiano possa estradare un individuo per un reato che la legge dello Stato richiedente punisce con la pena capitale, a condizione, pero', che lo Stato in questione offra garanzie "sufficienti" che la pena di morte non venga irrogata o, se gia' irrogata, non venga eseguita. L' A. esamina la questione, che gia' in precedenza numerose Convenzioni risolvevano nello stesso senso, anche alla luce della giurisprudenza relativa all' applicazione di tali accordi internazionali. Viene anche affrontato il problema, di non facile soluzione, relativo ai criteri valutativi idonei a considerare "sufficienti" le garanzie offerte dallo Stato richiedente.
art. 698 n. 2 c.p.p.
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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