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192154
IDG911204331
91.12.04331 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Malo Maurizio
Ribadita la competenza esclusiva del Consiglio dei Ministri a decidere sull' impugnazione di leggi regionali; ma la deroga alla norma rimane possibile
Nota a C. Cost. 2 febbraio 1990, n. 54
Regioni, an. 19 (1991), fasc. 1, pag. 228-245
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D021431
L' annotata sentenza afferma che l' impugnazione di una legge regionale da parte del Presidente del Consiglio dev' essere previamente deliberata dal Consiglio dei ministri; a tale regola si puo' derogare solo in presenza di circostanze oggettive di carattere eccezionale tali da determinare l' impossibilita' o l' estrema difficolta' di convocare il Consiglio nei tempi utili per il ricorso. L' A. approfondisce le problematiche in argomento.
art. 127 comma 4 Cost. l. 23 agosto 1988, n. 400 C. Cost. 27 luglio 1972, n. 147
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