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192200
IDG911504377
91.15.04377 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tartaglia Paolo
Il "modesto consumatore"... va in pensione
NOta a C. Cost. 12 aprile 1991, n. 156
Foro it., an. 116 (1991), fasc. 5, pt. 1, pag. 1327-1332
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3053; D4193; D761
La Corte Costituzionale ritiene fondata la questione sollevata dalla Corte di Cassazione secondo cui contrasta con gli artt. 3 comma 1 e 38 comma 2 Cost. l' art. 442 c.p.c. nella parte in cui, non includendo nel rinvio ivi disposto la norma sostanziale di cui all' art. 429 comma 3 c.p.c., nel esclude l' applicabilita' ai crediti per prestazioni previdenziali destinati a "soggetti definibili come modesti consumatori". Con la sentenza in esame, della quale vengono valutate la portata e le conseguenze, la Corte ha finalmente equiparato i crediti previdenziali ai crediti retributivi sotto il profilo del risarcimento del danno causato dal ritardato adempimento da parte del soggetto tenuto alla prestazione pecuniaria. Quindi anche per i crediti previdenziali so no dovuti la rivalutazione e gli interessi legali.
art. 3 comma 1 Cost. art. 38 comma 2 Cost. art. 1124 c.c. art. 429 comma 3 c.p.c. art. 442 c.p.c.



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