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192204
IDG911504381
91.15.04381 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rossi Roberto
Sulla tutela del terzo subacquirente di credito ipotecario
Nota a C. Cost. 28 dicembre 1990, n. 583
Foro it., an. 116 (1991), fasc. 5, pt. 1, pag. 1369-1372
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D308300; D30581
La sentenza annotata dichiara l' infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2652 n. 5 e 2654 c.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consentono la trascrizione della domanda di revoca di atti soggetti a iscrizione nei registri immobiliari. L' A. esamina criticamente i vari passaggi della sentenza per verificare la percorribilita' di altre strade a tutela del terzo subacquirente in buona fede. L' A. prende le mosse dall' esempio relativo alla fattispecie che ricorre con piu' frequenza: Tizio, in frode al proprio creditore Sempronio, iscrive ipoteca a titolo oneroso su un proprio bene a favore di Caio, consapevole del pregiudizio che tale atto pone a carico di Sempronio. Caio, successivamente, cede a titolo oneroso il proprio credito ipotecario a Mevio, terzo subacquirente in buona fede che annota, ai sensi dell' art. 2843 c.c., il proprio acquisto. Ad avviso della Corte, di fronte ad una dichiarazione di revoca ex art. 2901 c.c., Mevio rimarrebbe comunque pregiudicato.
art. 2652 c.c. art. 2654 c.c. art. 2674 c.c. art. 2843 c.c. art. 2856 c.c. art. 2866 c.c. art. 2901 c.c.



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