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192205
IDG911504382
91.15.04382 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sbolci Laura
Sanzioni dell' inattivita' delle parti nel processo, questioni di costituzionalita' e "problema" della rimessione in termini
Nota a C. Cost. 5 dicembre 1990, n. 534 Cass. sez. un. civ. 26 febbraio 1990, n. 1435
Foro it., an. 116 (1991), fasc. 5, pt. 1, pag. 1388-1392
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50324
L' art. 23 comma 5 l. 689/1981 prevede che nel caso in cui l' ordinanza-ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria sia stata tempestivamente opposta con regolare ricorso, ma in prima udienza risultino ingiustificatamente assenti tanto la parte quanto il suo procuratore, il Pretore e' tenuto a convalidare, con ordinanza, il provvedimento opposto. L' A. esamina alcuni problemi di costituzionalita', con particolare riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., tenendo conto che tale disciplina prevede la convalida di un provvedimento amministrativo impugnato, sulla base di un semplice comportamento omissivo del ricorrente. La sentenza della Corte Costituzionale annotata ha sancito l' incostituzionalita' parziale di tale articolo.
art. 23 comma 5 l. 24 novembre 1981, n. 689



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