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192215
IDG911504392
91.15.04392 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Capponi Bruno
A proposito di nuovo processo penale e sospensione del processo civil
Foro it., an. 116 (1991), fasc. 5, pt. 5, pag. 348-362
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40212; D6011; D6012
(Sommario: - La riforma dell' art. 295 c.p.c. nel contesto della nuova legislazione processuale penale (in particolare, la regola del "simultaneus processus" espressa dall' art. 75, comma 2, c.p.p. del 1988). Le due "eccezionali" ipotesi di sospensione previste dall' art. 75, comma 3, c.p.p. - Brevi cenni intorno al dibattito sulla sospensione del processo civile per pregiudizialita'-dipendenza. Il "precedente" dell' art. 12 l. 516/82. Cognizione incidentale, esercizio delle azioni civili ed efficacia extrapenale del giudicato penale. - La giurisprudenza costituzionale in tema di sospensione del processo civile per pregiudizialita' penale: dalla rilevanza del "fatto" alla individuazione dei "soggetti" che possono legittimamente risentire degli accertamenti svolti nel processo penale. Nuovo c.p.p. e vincolo extrapenale in ordine ai "fatti accertati" in sede penale. - La sospensione del processo civile nel c.d. progetto Liebman e nelle proposte di "riforma urgente" del c.p.c. della IX e della X legislatura. - L' art. 295 c.p.c. 1940 a fronte dell' abrogazione del c.p.p. 1930: ancora possibile parlare di "pregiudizialita' penale"? - L' art. 211 norme coord. del nuovo c.p.p. Diverse possibili letture della disposizione. - Il nuovo testo dell' art. 295 c.p.p., introdotto dall' art. 35 l. 353/90: l' esclusione di ogni riferimento alla c.d. pregiudizialita' penale (e, in particolare, l' omesso riferimento all' art. 75, comma 3, del nuovo c.p.p.). Necessita' di una ricostruzione sistematica fondata sul complesso delle disposizioni che regola l' esercizio delle azioni civili di danno e l' efficacia extrapenale del giudicato penale, con il "coordinamento" assicurato dall' art. 211 cit. - Nostra proposta ricostruttiva: il "novellato" art. 295 c.p.c. e' norma ricognitiva del principio generale in tema di (sospensione necessaria per) pregiudizialita'-dipendenza. Considerazioni finali)
art. 35 l. 26 novembre 1990, n. 353 art. 295 c.p.c. art. 75 comma 2 c.p.p. art. 211 disp. att. c.p.p.



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