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192250
IDG911504427
91.15.04427 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tassi Andrea
Vecchi processi definiti con il rito abbreviato e termini per impugnare
Nota a App. Ancona 23 aprile 1990
Giur. it., an. 142 (1990), fasc. 11, pt. 2, pag. 381-386
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D68; D63
Le disposizioni transitorie del nuovo codice di procedura penale stabiliscono come regola generale che le norme anteriormente vigenti operano nelle categorie di procedimenti indicate negli artt. 441 e 442 comma 1 c.p.p. 1988. L' A. solleva perplessita' sull' applicazione di tale criterio relativamente ai termini per impugnare sentenze emesse in seguito a processi definiti con rito abbreviato innestato, ex art. 247 disp. trans. c.p.p., su procedimenti ancora regolati dal codice di procedura penale del 1930. Individua le soluzioni ipotizzabili attraverso una ricostruzione sistematica dei pochi riferimenti normativi espliciti.
art. 247 disp. trans. c.p.p. art. 442 c.p.p. art. 544 c.p.p. art. 458 c.p.p. art. 585 c.p.p.



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